Come noto, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la c.d. rottamazione quater al fine di prevedere nuovamente la possibilità di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La disciplina dettata dai commi da 231 a 252 della citata legge ricalca soltanto in parte quella prevista per le precedenti definizioni.
Per quanto concerne l’ambito applicativo, infatti, è espressamente previsto, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti rottamazioni, che la “nuova” definizione agevolata potrà trovare applicazione ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera.
Tale delibera dovrà essere stata pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul sito istituzionale dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione.
Il beneficio previsto dalla rottamazione consiste nel pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, al netto:
- delle sanzioni comprese nei carichi,
- degli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973,
- delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999 (c.d. sanzioni civili),
- nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni – degli interessi iscritti a ruolo
- e delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.
Nel caso poi delle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli importi sono dovuti al netto:
- degli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui al citato articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973,
- nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 112/1999.
A tal fine il debitore è tenuto a presentare, entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.
In quest’ultima ipotesi si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023) e le rate sono così ripartite:
- la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
- le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina, ai sensi del comma 244, l’inefficacia della definizione, con la conseguenza che:
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e non determinano l’estinzione del debito, di cui, pertanto, l’agente della riscossione dovrà riprendere l’attività di recupero del residuo.
A tal proposito è interessante osservare che il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non dovrebbe determinare, invece, la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973, il debito per il quale si è determinata l’inefficacia della stessa definizione.
Tale interpretazione trova conferma anche nella recente circolare AdE 2/E/2023 , ove la stessa Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la disciplina in esame non contiene, nei commi 231 e seguenti, previsioni analoghe a quelle che, nell’ambito dei precedenti istituti definitori dei carichi affidati all’agente della riscossione, avevano introdotto tale preclusione (cfr., articolo 6, comma 4, D.L. 193/2016, l’articolo 1, comma 4, D.L. 148/2017 e l’articolo 3, comma 14, lett. b), D.L. 119/2018 per le precedenti “rottamazioni” e l’articolo 1, comma 198, L. 145/2018, c.d. Legge di bilancio 2019, per il “saldo e stralcio”).
In definitiva, pur tenendo conto della conclamata carenza di liquidità di imprese e privati, si ritiene comunque vantaggiosa per il contribuente l’opzione per la rottamazione quater, attesi gli indubbi benefici che questa presenta.
Laddove questi non riuscisse a perfezionarla a causa del mancato pagamento di una qualche rata, il beneficio andrà inevitabilmente perduto con conseguente debenza di sanzioni e interessi, ma almeno il contribuente avrà la possibilità di chiedere una nuova dilazione ordinaria e straordinaria ai sensi del citato articolo 19.