La legge di bilancio, L. n. 234/2021, riprendendo alcune norme contenute nel decreto antifrodi, ha introdotto alcune novità riguardanti le dichiarazioni fiscali.
La circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 stabilisce delle regole per l'utilizzo del superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi.
Nello specifico:
- per le persone fisiche, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per i pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021 (criterio di cassa);
- per le imprese, le società e gli enti commerciali che applicano solitamente il criterio di competenza, è necessario il visto di conformità per le fatture emesse dal 12 novembre 2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa).
Modello 730 e Visto di conformità
Il visto di conformità non è necessario nei casi di:
- dichiarazione presentata direttamente dal contribuente alle Entrate, attraverso la dichiarazione precompilata predisposta dall’agenzia (modello 730 o modello Redditi);
- oppure presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha confermato che:
- il visto non è necessario anche se il modello 730 precompilato viene modificato dal contribuente;
- il visto di conformità non è richiesto per le rate residue relative alle spese sostenute nell’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021);
- il visto di conformità non deve essere richiesto neanche in caso di dichiarazioni integrative relative al 2020, anche se tali dichiarazioni vengono presentate dopo l’11 novembre 2021.
Visto di conformità e superbonus - bonus edili
E’ possibile richiedere il visto di conformità limitatamente alle spese relative ai dati inerenti il Superbonus 110%.
Nel caso in cui il visto di conformità venga rilasciato per l’intera dichiarazione, come nel caso dei 730 presentati tramite un Caf o un professionista abilitato, oppure in caso di utilizzo in compensazione dei crediti Irpef o Ires e relative addizionali per importi superiori a euro 5.000, il visto generale assorbe altresì quello specifico inerente il Superbonus del 110%.
Si ricorda, inoltre, che il costo per il rilascio del visto di conformità obbligatorio per la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi per il superbonus del 110% dal 12 novembre 2021 è detraibile al 110%.
L’Agenzia ha precisato che sono detraibili soltanto le spese che riguardano l’apposizione del visto relativo al solo Superbonus che devono essere evidenziate separatamente nel documento giustificativo.
In conclusione, per la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi o nel 730 dei bonus edili diversi da quelli agevolati al 110% non è necessario il visto di conformità né la nuova asseverazione di congruità delle spese per la generalità degli interventi.
Fonte: Il Commercialista telematico